Il bivacco alpino è consentito dalle norme del Parco dell’Adamello (rif. art. 29 PTC Parco regionale dell’Adamello e art. 6 PTC Parco Naturale).
Per bivacco alpino si intende esclusivamente un accampamento nomade e notturno, che consiste nell’installare dopo il tramonto del sole una tenda e nello smontarla all’alba – idealmente perché ci si sposta da un luogo all’altro e occorre un semplice riparo per la notte.
Il bivacco alpino non può quindi essere concepito come sistema per pianificare una permanenza di durata maggiore in un luogo.
Il bivacco dovrà essere sempre realizzato prestando attenzione a non danneggiare le specie vegetali del sito, nonché a non occupare il sedime di sentieri e passaggi di ogni genere. Sono sempre fatti salvi gli eventuali diritti di terzi, per esempio il permesso del proprietario o del gestore dell’area, specialmente in zone di proprietà privata o in gestione a privati.
È comunque da tenere presente che in tutto il Parco è vietato disturbare la quiete dei luoghi con rumori molesti ed inutili, accendere fuochi all’aperto, abbandonare ogni tipologia di rifiuti (bucce comprese). All’interno delle zone classificate Parco Naturale dell’Adamello è inoltre vietato introdurre cani che non siano al guinzaglio e sotto stretto controllo del proprietario.
Attendamenti o campeggi spontanei sono invece vietati all’interno del Parco dell’Adamello e sono consentiti esclusivamente all’interno delle strutture ricettive all’aria aperta regolarmente in attività.